Fenegrò, venerdì 6 novembre 2020.
In seguito alla pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, la nostra regione risulta attualmente tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).
Di seguito le misure di contenimento previste dal nuovo DPCM per la zona rossa:
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute o situzioni di necessità e urgenza);
- chiusi i negozi al dettaglio, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari; negozi di prodotti surgelati; negozi di computer, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), compresi i negozi di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; pompe di benzina; negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); negozi di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle); negozi di articoli igienico-sanitari, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; negozi di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; negozi di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza; librerie; edicole; cartolerie e forniture per ufficio; negozi di confezioni e calzature per bambini e neonati; negozi di biancheria personale; negozi di articoli sportivi e articoli per il tempo libero, concessionari di auto e moto; negozi di giochi e giocattoli; farmacie e parafarmacie; negozi di articoli medicali e ortopedici; negozi di cosmetici, profumerie e erboristerie; vivai; negozi di animali domestici e alimenti per animali domestici; negozi di materiale per ottica e fotografia; pompe funebri; Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati; commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- sono chiusi i mercati di generi non alimentari;
- è sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto;
- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nel presente elenco: lavanderie (comprese quelle industriali), tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- è sospesa l’attività sportiva e l’attività motoria di base svolta nei centri sportivi all’aperto;
- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di sicurezza e indossando la mascherina;
- è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- l’attività scolastica in presenza verrà svolta SOLO per scuola dell’infanzia, per le scuole elementare e la classe prima delle scuole secondarie di primo grado.
L’ordinanza entrerà in vigore venerdì 6 novembre e sarà valida fino a sabato 21 novembre 2020.
In allegato è possibile scaricare il modello di autocertificazione da compilare per gli spostamenti.
Fonte: Comune di Fenegrò.













