Fenegrò, sabato 28 novembre 2020.
In data odierna il Ministro della salute ha firmato una nuova ordinanza che dispone lo spostamento in area arancione per la Regione Lombardia a partire dal 29 novembre 2020.
Di seguito si riportano le regole in vigore per le zone arancioni:
- E’ consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi;
- I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, perciò tutti gli esercizi commerciali sono aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
- E’ consentito svolgere attività motoria e sportiva all’aperto rimanendo sempre nel proprio comune di residenza.
Per ulteriori chiarimenti è possibile conultare le FAQ pubblicate dal Governo sulle misure adottate.
Per quanto non normato nei punti soprastanti, rimangono in vigore le regole previste dal DPCM del 3 novembre 2020.
Allo stato attuale nel Comune di Fenegrò rimane aperta sia la piattaforma ecologica, sia il cimitero comunale nei consueti orari.
In allegato è possibile scaricare il modello di autocertificazione da compilare per gli spostamenti.
Allegato: modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
Fonte: Comune di Fenegrò.













