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Emergenza Coronavirus – Le disposizioni in vigore fino al 15 gennaio 2021

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La sede del Municipio di Fenegrò
La sede del Municipio di Fenegrò

Fenegrò, sabato 5 dicembre 2020.

Con DPCM del 3 dicembre 2020 sono state emanate le seguenti disposizioni valide su tutto il territorio nazionale dal 4 dicembre  2020 fino al 15 gennaio 2021:

  • obbligo di indossare sempre la mascherina sia al chiuso sia all’aperto, ad eccezione dei casi in cui si sia da soli o comunque solo in presenza di persone conviventi. Sono in ogni caso fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Sono esentati dall’indossare la mascherina le persone che svolgono attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità incompatibili con l’uso della stessa. E’ raccomandato l’uso della mascherina anche nelle abitazioni private se si è in presenza di persone non conviventi. A protezione delle vie respiratorie è possibile utilizzare anche mascherine di comunità, cioè mascherine monouso o lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato, idonee a fornire una adeguata barriera e che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento fino a sopra il naso;
  • obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
  • dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. In ogni caso è fortemente raccomandato di non spostarsi nemmeno per la restante parte della giornata salvo che per motivi di lavoro, salute, urgenza o per usufruire di servizi non sospesi;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi dalla propria regione di appartenenza;
  • i giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 è vietato spostarsi dal proprio comune di residenza. Dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento salvo quelli per esigenze lavorative, per necessità o motivi di salute;
  • si può disporre la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie delle strade e delle piazze dove si possono creare situazioni di assembramento;
  • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché agli esercizi commerciali, esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente;
  • l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  • è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel  rispetto della distanza interpersonale di 2 metri per chi pratica attività sportiva e di 1 metro per chi pratica attività motoria;
  • è sospeso l’accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di archivi e biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
  • sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc.), sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico e le relative filiere. E’ consentita l’attività delle strutture ricettive;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, sia al chiuso sia all’aperto. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP  riguardanti gli sport individuali e di quadri organizzati dallle rispettive federazioni, nel rispetto dei protocolli emanati dalle stesse. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra che partecipano a queste gare sono consentite a porte chiuse;
  • lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso, come sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente e quelle che si svolgono in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ad eccezione di quelle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Rimane invece consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Sono consentite anche le attività dei centri di riabilitazione;
  • sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici fino al 6 gennaio 2021;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri eventi analoghi. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • l’attività dei servizi di ristorazione è consentita dalle ore 05:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone a tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18:00 è vietato consumare cibi o bevande in luoghi pubblici. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi per i propri clienti e la ristorazione a domicilio, mentre la ristorazione da asporto è consentita fino alle ore 24:00 (con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze). Restano aperti gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti e negli hotel per i clienti che vi alloggiano. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 07:00 del 1 gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi è consentita solo con il servizio in camera;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, prodotti agricoli e florovivaistici. Fino al 6 gennaio 2121, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone. Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti con il Governo;
  • lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di sicurezza e le eventuali altri misure di contenimento imposte dal Questore;
  • è consentita l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia. A partire dal 7 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano invece forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 25% dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni;
  • è vietato agli accompagnatori dei pazienti rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso;
  • l’accesso di parenti e visitatori nelle RSA e strutture simili è limitata ai soli casi autorizzati dalla direzione sanitaria della struttura.

Il dpcm prevede ulteriori misure restrittive da applicare ad alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata gravità. Tali aree sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Nel caso di scenario di elevata gravità e con un livello di rischio alto (zona arancione):

  1. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tale scenario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti anche gli spostamenti necessari per garantire la didattica in presenza e per rientrare nella propria abitazione;
  2. è vietato spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per usufuire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
  3. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, salvo la consegna a domicilio e l’asporto.

Nel caso di scenario di massima gravità e con un livello di rischio alto (zona rossa):

  1. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tale scenario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti anche gli spostamenti necessari per garantire la didattica in presenza e per rientrare nella propria abitazione;
  2. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, a parte per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come individuati nell’allegato 23 al dpcm);
  3. sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, a parte che per le attività dirette alla vendita di generi alimentari;
  4. restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  5. sono sospese le attivitò dei servizi di ristorazione, salvo la consegna a domicilio e l’asporto;
  6. sono sospese tutte le attività dei centri sportivi all’aperto, sono sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  7. è consentito svolgere attività motoria vicino alla propria abitazione, rispettando la distanza di sicurezza e utilizzando la mascherina;
  8. è consentito svolgere attività sportiva all’aperto e in forma individuale;
  9. è sospesa la didattica in presenza per gli studenti dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado in su;
  10. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona con l’eccezione delle lavanderie, servizi di pompe funebri e saloni da barbiere e parrucchiere.

​Con ordinanza del Ministero della Salute del 4 dicembre 2020 è stata confermata la classificazione della Lombardia tra i territori con scenari di elevata gravità e con un livello di rischio alto (zone arancioni).

Per ulteriori chiarimenti è possibile conultare le FAQ pubblicate dal Governo sulle misure adottate.

Allo stato attuale nel Comune di Fenegrò rimangono aperti sia la piattaforma ecologica, sia il cimitero comunale nei consueti orari.

In allegato è possibile scaricare il modello di autocertificazione da compilare per gli spostamenti:

Il testo del DPCM: dpcm_20201203.pdf 
Gli allegati al DPCM: dpcm_20201203_allegati_txt.pdf 
Il più recente modello di autodichiarazione, modificabile: modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Fonte: Comune di Fenegrò.

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