Fenegrò, sabato 16 gennaio 2021.
Con d.l. 14.01.2021, n. 2 è stato prorogato lo stato di emergenza dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30 aprile 2021.
Con d.p.c.m. del 14 gennario 2021 sono state emanate le seguenti disposizioni in vigore fino al 5 marzo 2021 su tutto il territorio nazionale:
- è obbligatorio portare sempre con sè dispositivi a protezione delle vie respiratorie e indossarli in tutti i luoghi al chiuso, nonché all’aperto a meno che non si sia da soli o solo in presenza di persone conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di portare la mascherina: chi pratica attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e i disabili. E’ fortementere raccomandato utilizzare la mascherina anche all’interno delle abitazioni private se si è in presenza di persone non conviventi. Oltre alle mascherine certificate, possono essere usate anche mascherine di comunità o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una barriera adeguata e che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento fino al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. In ogni caso è fortemente raccomandato di non spostarsi anche durante la restante parte della giornata, a meno che non sia indispensabile. E’ consentito lo spostamento vero una sola abitazione privata, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quellle ivi residenti (sono esclusi dal conteggio i minori di 14 anni e le persone disabili) all’interno della propria regione di residenza;
- fino al 15 febbraio 2021 e’ vietato ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse ad eccezioni di quelli motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria abitazione di residenza;
- è possibile disporre la chiusura per tutta la giornata o per determinate fasce orario delle strade o piazze dei centri urbani dove possono crearsi situazioni di assembramento;
- i locali pubblici e aperti al pubblico devono esporre all’ingresso un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente;
- l’accesso al pubblico di parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. E’ consentito l’accesso dei minori alle aree gioco all’interno dei parchi pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, mentre rimane consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, sia al chiuso sia all’aperto;
- è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per chi svolge attività sportiva e di 1 metro per chi svolge attività motoria;
- sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP riguardanti gli sport individuali o di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali all’interno di impianti utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali, ad eccezione dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché dei centri culturali, sociali e ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento e con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni;
- fatti salvi gli eventi sportivi di interesse nazionale autorizzati dal CONI, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso, così come è sospesa l’attività sportiva dilettantisca di base, le scuole e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nell’osservanza delle distanze sociali prescritte;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano sospese le attività delle sale da ballo e discoteche e locali assimilati. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti le cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemenre raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e eventi analoghi;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico. Nell’ambito delle pubbliche manifestazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, è fortemenre raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- l’accesso ai luoghi di culto deve avvenire in modo da evitare assembramenti e consentire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Le funzioni religiose si devono svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni religiose;
- il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura è consentito dal lunedì al venerdì assicurando che non si creino assembramenti e che venga rispettata la distanza interpersonale di sicurezza tra i visitatori;
- si svolgono in presenza le attività educative e didattiche delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscono l’attività didattica in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca a partire dal 18 gennaio 2021 (in Lombardia fino al 24 gennaio 2021 l’attività didattica delle scuole superiori dovrà svolgersi attraverso la didattica a distanza per il 100% degli studenti secondo le Ordinanza del Presidente della Regione). Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscte didattiche comunque denominate;
- è sospeso lo svolgimento delle prove delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che non si svolgano in modalità telematica;
- è vietato agli accompagnatori dei pazienti rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso, salve diverse indicazioni del personale sanitario. L’accesso di parenti e vistitatori alle RSA, hospice e strutture simili è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. Resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze (ad eccezione dei bar dove anche l’asporto è consentito solo fino alle ore 18:00) e la consegna a domicilio. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc.) sono consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza e a condizione che le regioni ne abbiano accertato la compatibilità con l’andamento epidemiologico;
- restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico e le relative filiere;
- a bordo dei mezzi pubblici di traporto locali e dei treni (con esclusione del traporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
- sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici che potranno riaprire dal 15 febbraio 2021 a condizione che vengano approvate e validate apposite linee guida;
- è consentita l’attività delle strutture ricettive.
Il dpcm prevede ulteriori misure restrittive da applicare ad alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata gravità. Tali aree sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Nel caso di scenario di elevata gravità e con un livello di rischio alto (zona arancione):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tale scenario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti anche gli spostamenti necessari per garantire la didattica in presenza e per rientrare nella propria abitazione;
- è vietato spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per usufuire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata per un massimo di due persone ulteriori a quelle già residenti è consentito solo all’interno del territorio comunale. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, salvo la consegna a domicilio e l’asporto. Per i bar l’asporto è consentito solo fino alle ore 18:00;
- è sospesa l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
Nel caso di scenario di massima gravità e con un livello di rischio alto (zona rossa):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tale scenario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti anche gli spostamenti necessari per garantire la didattica in presenza e per rientrare nella propria abitazione. Lo spostamento verso una sola abitazione privata per un massimo di due persone ulteriori a quelle già residenti è consentito solo all’interno del territorio comunale. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, a parte per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come individuati nell’allegato 23 al dpcm);
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, a parte che per le attività dirette alla vendita di generi alimentari;
- restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, salvo la consegna a domicilio e l’asporto. Per i bar l’asporto è consentito solo fino alle ore 18:00;
- sono sospese tutte le attività dei centri sportivi all’aperto, sono sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- è consentito svolgere attività motoria vicino alla propria abitazione, rispettando la distanza di sicurezza e utilizzando la mascherina;
- è consentito svolgere attività sportiva all’aperto e in forma individuale;
- è sospesa la didattica in presenza per gli studenti dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado in su;
- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona con l’eccezione delle lavanderie, servizi di pompe funebri e saloni da barbiere e parrucchiere;
- è sospesa l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione.
Per ulteriori chiarimenti è possibile conultare le FAQ pubblicate dal Governo sulle misure adottate.
Allo stato attuale nel Comune di Fenegrò rimane aperta sia la piattaforma ecologica, sia il cimitero comunale nei consueti orari.
In allegato è possibile scaricare il modello di autocertificazione da compilare per gli spostamenti.
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 5 MARZO 2021
Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma le misure già contenute nel precedente decreto. Di seguito sono riportati gli elenchi di Paesi e le disposizioni relative a ingresso in Italia e spostamenti dall’Italia.
A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B –Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 14 gennaio 2021. Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.
SPOSTAMENTI dall’Italia e INGRESSO/RIENTRO in Italia: sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.
C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
SPOSTAMENTI dall’Italia: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
ATTENZIONE – REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (esclusi le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali, a cui si applica il normale regime previsto per i Paesi in Elenco E.
SOGGIORNO O TRANSITO IN REGNO UNITO– MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA
L’Ordinanza 9 gennaio 2021 prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia.
Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni.
Possono entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, solamente le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o le persone che si trovino in stato di assoluta necessità.
Entrambe le condizioni sono da autocertificare. L’autocertificazione è soggetta a controllo da parte delle autorità competenti.
A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l’ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:
- presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
- indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
A coloro che non rientrano nei criteri indicati (residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità), continua ad applicarsi il divieto di ingresso, nei termini previsti dall’Ordinanza 9 gennaio 2021.
SPOSTAMENTI VERSO IL REGNO UNITO:
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) rientra in Elenco E. Di conseguenza, ci si può recare in Regno Unito solo per i motivi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 14 gennaio 2021. Si può partire per il Regno Unito per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza (per maggiori dettagli, vedere il paragrafo dedicato all’Elenco E).
D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E:
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D: All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
E- Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che il Regno Unito è in Elenco E. Tuttavia, la disciplina delle modalità di ingresso per coloro che provengono direttamente dal Regno Unito o che vi abbiano soggiornato/transitato differisce da quella normalmente prevista per l’Elenco E ed è indicata nei paragrafi dedicati).
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO E: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Fonte: Comune di Fenegrò.













